Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Parità di trattamento dei lavoratori utilizzati negli appalti e subappalti)
1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il datore di lavoro che stipula appalti di opere e servizi, anche con autorizzazione a subappalti, da eseguire all'interno della sua azienda o, se all'esterno, comunque connessi con la sua ordinaria attività economica e ciclo produttivo, è tenuto in solido con gli appaltatori e subappaltatori a corrispondere ai lavoratori utilizzati dai medesimi un trattamento economico e normativo non inferiore a quello spettante ai suoi dipendenti e comunque previsto dal Contratto collettivo nazionale del lavoro di settore stipulato dai sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.