stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 37.012. in Assemblea riferita al C. 3146-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/07/2021  [ apri ]
37.012.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37.1.
(Misure di semplificazione per l'accesso del personale e la gestione operativa del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente)

  1. Al fine di garantire la semplificazione delle procedure di accesso e gestire in modo adeguato e funzionale alle specifiche esigenze operative il relativo personale, i dirigenti e gli operatori, con laurea nelle discipline afferenti alle professioni sanitarie, in servizio presso gli enti e le Agenzie del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, anche se iscritti ai rispettivi ordini professionali, assunti per operare nei settori di competenza, in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dei suddetti enti o Agenzie, sono inquadrati, rispettivamente, nel profilo di dirigente ambientale (ruolo tecnico) e nei profili di collaboratore tecnico professionale e di collaboratore tecnico professionale senior.
  2. Il ruolo sanitario viene mantenuto ad esaurimento esclusivamente per i dirigenti e per gli operatori già inquadrati nel ruolo medesimo dei rispettivi contratti collettivi nazionali.

Art. 37.2.
(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)

  1. All'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo le parole: «le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10,» sono aggiunte le seguenti: «al personale, dirigenziale e no, delle Agenzie del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132», nonché dopo le parole «presso diversi enti e istituzioni di ricerca» sono aggiunte le seguenti «o presso enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente».

Art. 37.3.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 563: le parole: «di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto» sono sostituite dalla seguente: «previste»; le parole «2018-2020» sono sostituite dalle seguenti «2021-2023»; le parole «nella misura massima del 25 per cento e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie» sono sostituite dalle seguenti: «fino a copertura della dotazione organica e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie, anche ai fini della conseguente rideterminazione delle risorse destinate al trattamento accessorio»;
   b) al comma 564, le parole: «possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «possono utilizzare le proprie graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle di altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche».

Art. 37.4.
(Interpretazione autentica dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 3 dicembre 1992, n. 502)

  1. Il comma 11 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 3 dicembre 1992, n. 502, è applicato, fin dalla sua entrata in vigore, anche agli incarichi direttoriali, comunque denominati, espletati presso le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale, istituite ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 61.
  2. Il periodo di lavoro svolto per l'espletamento degli incarichi di cui al comma 1 è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza nonché dell'anzianità di servizio quale lavoro dipendente.

Art. 37.5.
(Destinazione dei proventi delle sanzioni previste dalla parte VI-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006)

  1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono destinati al finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-ter del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un organo di controllo, un'amministrazione o un ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica. Qualora invece le prescrizioni siano impartite da enti dipendenti dalle regioni, quali le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali enti. Le province autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione.