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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 34.3. in Assemblea riferita al C. 3146-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/07/2021  [ apri ]
34.3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.
(Cessazione della qualifica di rifiuto)

  1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies sono sostituiti dai seguenti:
  «3-bis. Decorsi senza esito 90 giorni dalla presentazione all'autorità competente ai sensi del comma 3 dell'apposita istanza di autorizzazione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, il titolare di tale istanza, presentata una dichiarazione integrativa di conformità con i criteri sulla cessazione della qualifica di cui al comma 3-ter, attestante il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) del comma 2, nonché dei criteri dettagliati di cui al comma 3 lettere a), b), c), d), ed e), può procedere con l'esercizio delle operazioni di recupero.
   3-ter. Il Ministero per la transizione ecologica, acquisito entro 60 giorni il parere di ISPRA, emana con proprio decreto, entro i successivi 60 giorni, un indirizzo di orientamento per il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) nonché per l'applicazione dei criteri dettagliati di cui al comma 3 lettere a), b), c), d) ed e), riferite al recupero di rifiuti non pericolosi. Tale indirizzo prevede, in particolare, che la qualifica di rifiuto può venire meno se le sostanze o gli oggetti derivanti dalle attività di recupero sono conformi ai requisiti pertinenti applicabili ai prodotti.
   3-quater. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti effettuano, entro i successivi 60 giorni, il controllo del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e dei criteri dettagliati del comma 2 conformemente all'indirizzo di orientamento di cui al comma 3-ter. Qualora accertino il loro mancato rispetto, trasmettono alla regione competente richiesta motivata di divieto di inizio o di proseguo delle attività. La regione competente, con provvedimento motivato provvede, verificato il mancato rispetto delle condizioni o dei criteri dettagliati, a vietare l'inizio o il proseguo delle attività in questione, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi al rispetto di tali condizioni e criteri dettagliati, nei modi e nei tempi indicati dalla Regione.».