Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo il primo che può riferirsi al 10 per cento».