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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 31.45. in Assemblea riferita al C. 3146-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/07/2021  [ apri ]
31.45.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione, indicati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), e di copertura del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili nei tempi previsti e, di conseguenza, al fine di permettere la celere definizione dei procedimenti autorizzativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché delle modifiche sostanziali degli impianti stessi, i termini di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, valutazione d'impatto ambientale (VIA), provvedimento unico ambientale (ex articolo 27 del decreto legislativo n. 152 del 2006), provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) nonché quelli previsti dal decreto legislativo n. 387 del 2003 e dall'articolo 14 dell'Allegato al Decreto ministeriale 10 settembre 2010, per il procedimento di autorizzazione unica, sono ridotti della metà e, in tali ambiti, non trova applicazione l'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta inteso che tali termini sono da considerarsi perentori e trovano applicazione gli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.