Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di Via)
1. All'articolo 28, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, terzo periodo, le parole: «può istituire e» sono sostituite dalla seguente: «istituisce» e le parole: «d'intesa con il proponente» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il proponente»;
b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) il 50 per cento dei rappresentanti del Ministero della transizione ecologica sono nominati su indicazione delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349 tra i soggetti estranei all'amministrazione del Ministero dotati di significativa competenza e professionalità per l'esercizio delle funzioni»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire una imparziale, completa e corretta gestione delle periodiche verifiche di ottemperanza, gli osservatori ambientali di cui al comma 2 operano in sinergia con gli altri soggetti preposti al monitoraggio ambientale al fine di mantenere tempestivamente informati i cittadini, nonché acquisire osservazioni e contributi dagli stessi.».