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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 22.02. in Assemblea riferita al C. 3146-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/07/2021  [ apri ]
22.02.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.1.
(Conferenza di servizi «unica» nel caso di progetti sottoposti alla procedura di VIA)

  1. Nei casi in cui, per i progetti comunque finalizzati all'attuazione del PNNR, è prevista la convocazione della conferenza di servizi, la stessa deve essere conclusa nel termine perentorio di giorni 90 decorrenti dalla data di convocazione della conferenza.
  2. Quando i progetti sono sottoposti alla procedura di VIA, sia di competenza regionale sia di competenza statale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in esame, vengono acquisiti nell'ambito della medesima conferenza di servizi convocata per l'approvazione del progetto. Alla conferenza di servizi partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e comprende il provvedimento di VIA e tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.
  3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 deve essere conclusa nel termine di giorni 120 decorrenti dalla data di convocazione della conferenza medesima.
  4. Nel caso in cui il provvedimento finale non venga adottato nei termini indicati la procedura è rimessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri che indice, entro trenta giorni dalla scadenza del termine originario, una riunione con gli enti che hanno partecipato alla conferenza di servizi. In tale riunione i partecipanti, ove lo ritengano, formulano le proprie proposte. Non oltre i successivi quindici giorni la decisione definitiva sul progetto viene assunta dal Consiglio dei ministri. Alla riunione del Consiglio dei ministri devono essere invitati i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.