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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.06. in Assemblea riferita al C. 3146-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/07/2021  [ apri ]
10.06.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure straordinarie per fronteggiare la fase eccezionale di rincari dei materiali, finalizzate all'adeguamento dei prezzi)

  1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcuni dei principali materiali da costruzione verificatisi nel 2021, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili che si inseriscono in un mercato già gravemente anomalo per la crisi pandemica mondiale in atto, per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) per i contratti derivanti da procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, su base trimestrale, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, con un primo decreto da adottarsi entro il 31 luglio 2021 ed un secondo decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2022;
   b) per i contratti derivanti da procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica la disposizione di cui alla precedente lettera a), fatta salva, per i contratti che già contengano clausole di revisione prezzi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del medesimo decreto, la volontà delle parti di mantenere tale clausola, se più favorevole.

  2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai successivi commi 7, 8, 9, 10.
  3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi, rilevate dai decreti ministeriali di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'otto per cento se riferite esclusivamente all'anno 2020, ed eccedenti il 10 per cento complessivo, in caso di offerte antecedenti al 2020.
  4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
  5. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un manifesto ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, già contestato alla stessa, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilità del ritardo all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento.
  6. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2021, resta fermo quanto contrattualmente previsto.
  7. Per far fronte alle compensazioni si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata.
  8. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'aggiornamento annuale del programma triennale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  9. Per i soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 7 e 8, si provvede alla copertura degli oneri con le modalità di cui al comma 12.
  10. In relazione agli interventi, in corso di esecuzione nell'anno 2021, concernenti la ricostruzione privata degli edifici gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché agli interventi di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si fa luogo a compensazioni applicando al costo dell'intervento le variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni come rilevate dai decreti di cui al comma 1, lettera a).
  11. Con provvedimenti, da adottare entro il 15 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, sono definite le modalità con le quali i soggetti beneficiari del contributo di ricostruzione presentano agli Uffici speciali per la ricostruzione le istanze di compensazione e le relative modalità di pagamento.
  12. Per le finalità di cui ai commi 9 e 10, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito uno specifico Fondo per l'Adeguamento dei Prezzi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l'Adeguamento dei Prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.
  13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal presente decreto.