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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.018. in Assemblea riferita al C. 3146-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/07/2021  [ apri ]
10.018.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
   a) taglio delle ali con accantonamento del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, sia delle offerte di maggior ribasso che di quelle di minor ribasso, tenendo conto del cosiddetto criterio del blocco unitario (le offerte con identico ribasso sono considerate come un'unica offerta: sia che esse si collochino al margine delle ali (a cavallo) sia che si collochino all'interno delle stesse);
   b) calcolo della media di tutte le offerte ammesse al netto di quelle accantonate nell'operazione di taglio delle ali effettuato ai sensi della lettera a);
   c) calcolo della somma di tutte le offerte ammesse al netto di quelle accantonate nell'operazione di taglio delle ali effettuato ai sensi della lettera a)».

  2. Il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. La soglia di anomalia sarà determinata in funzione dei valori delle prime due decimali della somma di cui al comma 2, lettera c) con le seguenti indicazioni:
   a) se la seconda cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è dispari la soglia di anomalia si ottiene incrementando il calcolo della media di cui al comma 2, lettera b) percentualmente di un valore pari alla prima cifra;
   b) se la seconda cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è pari la soglia di anomalia si ottiene decrementando il calcolo della media di cui al comma 2, lettera b) percentualmente di un valore pari alla prima cifra;
   c) qualora la prima cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è uguale a zero, la media resta invariata.
   La gara è aggiudicata all'offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia calcolata. Nel caso in cui la soglia di anomalia risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa alla gara la gara è aggiudicata a quest'ultima. Le offerte formulate dai concorrenti sono espresse in cifra percentuale di ribasso e sono ammesse fino a quattro cifre decimali, eventuali cifre oltre la quarta verranno ignorate. I calcoli intermedi e la soglia di anomalia non sono soggetti ad ulteriori operazioni quali troncamento o arrotondamento».