Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per i lavori al di sotto della soglia di cui all'articolo 35 del presente Codice, la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali, si applica, anche, ai lavori ordinari».