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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 53.02. in Assemblea riferita al C. 3146-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/07/2021  [ apri ]
53.02.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Misure volte ad accelerare la conclusione delle procedure d'appalto)

  1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle imprese a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al termine della suddetta emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, si applicano, con riferimento al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le seguenti disposizioni temporanee:
   a) le stazioni appaltanti consentono all'operatore economico di sostituire i soggetti della cui capacità l'operatore economico ha inteso o intende avvalersi, qualora dalle verifiche compiute emerga che questi non soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi obbligatori di esclusione. È fatta salva per le restanti procedure l'applicazione dell'articolo 89, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
   b) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o del mandante ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di ordine generale che impongono l'esclusione, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, le stazioni appaltanti possono proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario o mandante nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara. È fatta salva per le restanti procedure l'applicazione dell'articolo 48, commi 17, 18, 19 e 19-ter del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.