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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 50.09. in Assemblea riferita al C. 3146-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/07/2021  [ apri ]
50.09.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. Il contratto di appalto stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
   1-bis. Non è considerato legittimo l'appalto consistente in mere prestazioni di lavoro, salvo che l'appaltatore eserciti il potere organizzativo e direttivo esclusivamente nei confronti di lavoratori in possesso di competenze specialistiche e diverse da quelle dei lavoratori alle dipendenze del committente, tali da generare un evidente incremento di produttività e di risultati.
   1-ter. In assenza dei requisiti di cui al comma 1-bis, la cui prova è posta a carico del committente, i lavoratori sono considerati alle dipendenze del medesimo committente»;