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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 50.07. in Assemblea riferita al C. 3146-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/07/2021  [ apri ]
50.07.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. Il contratto di appalto stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
   1-bis. Non è considerato legittimo l'appalto consistente in mere prestazioni di lavoro, salvo che l'appaltatore eserciti il potere organizzativo e direttivo esclusivamente nei confronti di lavoratori in possesso di competenze specialistiche e diverse da quelle dei lavoratori alle dipendenze del committente, tali da generare un evidente incremento di produttività e di risultati.
   1-ter. In assenza dei requisiti di cui al comma 1-bis, la cui prova è posta a carico del committente, i lavoratori sono considerati alle dipendenze del medesimo committente»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. In caso di subentro di un nuovo appaltatore si applicano le disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile, salvo che tra i due contratti di appalto vi siano evidenti elementi di discontinuità con riguardo ai mezzi strumentali utilizzati e al contenuto dell'attività svolta; in tale ultima ipotesi i lavoratori hanno comunque diritto al reimpiego da parte del nuovo appaltatore senza peggioramento delle condizioni economiche e normative»;
   c) il comma 3-bis è soppresso;
   d) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:
  «3-quater. Il committente che stipula contratti di appalto di opere o di servizi, compresi lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti da eseguire all'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, è tenuto in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori utilizzati nell'appalto, un trattamento minimo economico e normativo non inferiore a quello spettante ai lavoratori alle dipendenze del medesimo committente».