Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis) il comma 19 dell'articolo 105 è sostituito dal seguente:
«19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Le stazioni appaltanti, qualora la specificità delle lavorazioni o prestazioni lo richiedano, prevedono nel bando la possibilità di agire in deroga al divieto di cui al primo periodo.».