Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inoltrati agli uffici di destinazione mediante posta elettronica certificata a norma dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle procure della Repubblica e dalle prefetture – uffici territoriali del Governo.