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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 40.94. in Assemblea riferita al C. 3146-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/07/2021  [ apri ]
40.94.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, dopo il comma 2, alla lettera a), è inserito, in fine, il seguente periodo: «Per garantire la tutela della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici generati dalle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, impianti per telefonia mobile, impianti fissi per radiodiffusione, si applica quanto stabilito dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0Hz a 300GHz e successive modifiche e integrazioni. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate nelle specifiche norme e linee guida CEI e loro successive emanazioni»;
   b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, già abrogativo del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, è abrogato.».