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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 40.03. in Assemblea riferita al C. 3146-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/07/2021  [ apri ]
40.03.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. All'articolo 87-bis del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «medesimo articolo,» le parole: «è sufficiente» sono sostituite con le seguenti: «l'interessato trasmette all'Ente locale una»;
   b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Contestualmente, copia della segnalazione viene trasmessa all'Organismo di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per il rilascio del parere di competenza.
   1-ter. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2, l'organismo competente rilasci un parere negativo, l'Ente locale adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.».

  2. All'articolo 87-ter del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dopo le parole: «1,5 metri quadrati», le parole: «è sufficiente un'autocertificazione» sono sostituite con le seguenti: «l'interessato trasmette all'Ente locale una comunicazione»;
   b) dopo le parole: «da inviare» sono soppresse le parole: «contestualmente all'attuazione dell'intervento»;
   c) dopo la parola: «medesimi» è soppressa la parola: «organismi» e sostituita con la seguente: «enti»;
   d) dopo la parola: «titoli» sono aggiunte le seguenti: «abilitativi e che si pronunciano nei successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.».

  3. All'articolo 87-quater del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «Gli» è sostituita con le seguenti: «L'interessato all'installazione e all'attivazione di»;
   b) al comma 1, dopo la parola: «Collocazione», le parole: «possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione» sono sostituite con le seguenti: «presenta all'ente locale e contestualmente»;
   c) al comma 1, le parole: «non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego» sono sostituite con le seguenti: «una comunicazione a cui è allegata la relativa richiesta di attivazione»;
   d) il comma 2 è sostituito con il seguente: «L'impianto è attivabile qualora entro trenta giorni dalla presentazione, l'organismo competente di cui al comma 1 non si pronunci negativamente.»;
   e) dopo il comma 2 è aggiunto, infine, il seguente:
  «2-bis. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta a comunicazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.».