Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38.1.
1. L'entrata in vigore dell'estensione di cui all'articolo 3, comma 1-bis, legge 9 gennaio 2004, n. 4, introdotta dall'articolo 29 comma 1, lettera c), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è differita al 1o gennaio 2022. Fino a tale data non si applicano, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis della legge 9 gennaio 2004, n. 4, le disposizioni di cui all'articolo 4 commi 1 e 2, della predetta legge, come modificato dall'articolo 29 comma 1, lettera d), n. 1 e 2), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.