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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.011. in Assemblea riferita al C. 3146-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/07/2021  [ apri ]
35.011.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Semplificazioni in materia di raccolta e deposito di RAEE)

  1. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 11.

(Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori)
   1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori, compresi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet.
   2. Rientra nella fase della raccolta, come definita all'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi realizzati in conformità a quanto previsto al successivo comma 2-bis, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, o a quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del medesimo decreto legislativo, o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato. Il trasporto può avvenire secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del distributore o del soggetto da questi incaricato: ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno. Tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 al regolamento 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo Allegato 1, solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   2-bis. Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato ed in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
   2-ter. I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro di cui al comma 1 non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.
   2-quater. I trasporti di cui al comma 2 sono accompagnati da un documento di trasporto.
   2-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività.
   3. I distributori possono effettuare all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq. I predetti punti di raccolta non sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
   4. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità semplificate per l'attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di cui al comma 3 in ragione dell'uno contro zero, nonché i requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto.
   5. Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 è abrogato.».

  2. Al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, n. 121 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 5, il comma 6 è soppresso;
   b) all'articolo 7:
    1) al comma 2, le parole da «conforme al modello» fino alla fine del comma sono soppresse;
    2) i commi 3 e 4 sono soppressi.