stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 33.042. in Assemblea riferita al C. 3146-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/07/2021  [ apri ]
33.042.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33.1
(Misure di semplificazione in materia di infrastrutture per il servizio di ricarica)

  1. All'articolo 57, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
  «14-bis. Nell'ottica della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica su suolo pubblico presenta l'istanza all'ente proprietario della strada per la manomissione e l'occupazione del suolo pubblico per l'infrastruttura di ricarica e per gli impianti elettrici necessari alla connessione alla rete di distribuzione concordati con il concessionario del servizio di distribuzione della rete elettrica competente. Le procedure dovranno sottostare all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettuerà la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis, della legge del 7 agosto 1990, n. 241, modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, rilascerà un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica che avrà una durata minima di 10 anni e, simultaneamente, un provvedimento di durata illimitata intestato al gestore di rete per l'impianto di connessione.».