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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 33.038. in Assemblea riferita al C. 3146-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/07/2021  [ apri ]
33.038.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33.1.
(Misure di semplificazione per l'edilizia)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 9-bis:
    1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali, dai titoli edilizi in sanatoria, rilasciati anche a seguito di istanza di condono edilizio, dalle tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis, nonché dalla regolarizzazione delle difformità che consegue al pagamento delle sanzioni pecuniarie»;
    2) dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:
  «1-ter. Per gli interventi comunque denominati comportanti la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, la verifica dello stato legittimo è limitata ai parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della nuova edificazione ammissibile.
   1-quater. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei soggetti interessati, non si considerano violazioni edilizie rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato:
    1) le parziali difformità, realizzate in corso d'opera, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari pubblici incaricati, la certificazione di agibilità nelle forme previste dalla legge;
    2) le parziali difformità, realizzate in corso d'opera, che l'amministrazione comunale non abbia espressamente contestato nell'ambito di un successivo procedimento edilizio volto alla formazione di un nuovo titolo abilitativo, rispetto al quale siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per un eventuale provvedimento di annullamento d'ufficio.»;
    3) all'articolo 34, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
  «2-ter. Non sono passibili di rimessione in pristino ai sensi del comma 1 le opere edilizie eseguite in parziale difformità dai titoli abilitativi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge 22 gennaio 1977, n. 10. Tali difformità possono essere regolarizzate mediante pagamento della sanzione pecuniaria di cui al comma 2, ridotta di un terzo, per un importo comunque non inferiore ad euro mille. La sanzione è irrogata d'ufficio o a seguito di istanza inoltrata dal proprietario dell'immobile, corredata degli elaborati tecnici necessari.»;
   b) all'articolo 36:
   a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Per gli interventi realizzati in parziale difformità dal titolo abilitativo, ove conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda ed eseguiti nel rispetto della normativa tecnica vigente all'epoca di realizzazione, il proprietario dell'immobile può ottenere il permesso in sanatoria versando la somma, non inferiore a 1.000 euro, stabilita dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile, oltre al contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, ove dovuto.
   1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis possono essere applicate ad ulteriori fattispecie di intervento individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano con proprie leggi e regolamenti, anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
   1-quater. In presenza di interventi passibili di applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 44 il titolo abilitativo rilasciato in sanatoria estingue il reato solo nei casi di cui al comma 1.»;
   b) al comma 2, dopo le parole: «permesso in sanatoria» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;
   c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Ai fini del rilascio del permesso in sanatoria, l'istanza può contenere la previsione di opere finalizzate alla piena conformazione dell'immobile alla vigente disciplina edilizia e urbanistica. Tali opere possono anche essere finalizzate a garantire idonee condizioni di sicurezza di parti strutturali dell'immobile. Nei casi in cui l'istanza preveda l'esecuzione delle predette opere di conformazione, il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è subordinato alla puntuale esecuzione di tali opere entro il congruo termine assegnato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale. L'avvenuta esecuzione delle opere di conformazione è attestata con idonea documentazione e asseverazione dal professionista incaricato.»;
    4) all'articolo 37:
   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Ove l'intervento risulti eseguito nel rispetto della normativa tecnica vigente all'epoca di realizzazione e conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 1.000 euro, stabilita dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile, oltre al contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, ove dovuto.»;
   b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Ai fini dell'ottenimento della sanatoria di cui al comma 4 trova applicazione anche quanto previsto dall'articolo 36, comma 3-bis.
   4-ter. In presenza di interventi passibili di applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 44 la sanatoria di cui al comma 4 estingue il reato solo laddove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente all'epoca di realizzazione dell'abuso.»;
    5) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

«Art. 38-bis.

(Effetti delle sanzioni pecuniarie)
   1. L'integrale corresponsione delle sanzioni pecuniarie irrogate in alternativa alla rimozione o conformazione delle opere abusivamente realizzate, ai sensi e nei modi previsti dalle disposizioni del presente Capo, unitamente al pagamento del contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19, se dovuto, determina la regolarizzazione ad ogni effetto di legge dell'edificio o manufatto realizzato in assenza o difformità dal titolo abilitativo, fatti salvi i soli effetti penali dell'illecito.».