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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 33.037. in Assemblea riferita al C. 3146-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/07/2021  [ apri ]
33.037.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33.1.
(Misure di semplificazione per l'edilizia)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
  «1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incrementi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamenti fuori sagoma o innalzamento dell'altezza massima dell'edificio demolito sono consentiti senza il rispetto delle distanze minime prescritte, purché nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, nell'ambito di appositi piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati o di permessi di costruire convenzionati, fatte salve le diverse normative regionali e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica che consentano gli interventi con titolo edilizio abilitativo diretto e, per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo atto di assenso degli enti preposti alla tutela ove necessario».
   b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa autorizzazione da parte dell'ente preposto al vincolo».