Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente
Art. 33.1
(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali – Riportabilità delle quote non fruite)
1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.».