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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 32.12. in Assemblea riferita al C. 3146-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/07/2021  [ apri ]
32.12.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, all'ultimo periodo, dopo le parole: «procedimento unico» sono inserite le seguenti: «comprensivo del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, se previsto,».

  Conseguentemente:
   al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, a livello nazionale per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica la cui proposizione comporta l'automatica sospensione dei termini di inizio e fine lavori sino all'emissione della relativa autorizzazione unica dell'intervento di modifica sostanziale. Gli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6-bis. Non sono sottoposti alle procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, in quanto costituenti varianti non sostanziali, gli interventi da realizzare su progetti e su impianti fotovoltaici con moduli a terra, anche se non ancora realizzati, a condizione che gli interventi non comportino incrementi dell'area autorizzata e destinata ad ospitare gli impianti stessi, a prescindere dalla potenza elettrica risultante. Rientrano nella presente ipotesi gli interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli, delle strutture di supporto dei medesimi e degli altri componenti, anche mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio nonché una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento. Per quanto riguarda l'area occupata dalle opere di connessione, la stessa può essere incrementata rispetto all'area autorizzata nei limiti e nella misura in cui l'occupazione di nuove aree sia strettamente necessaria a realizzare la nuova infrastruttura di connessione per garantire l'immissione in rete della nuova potenza. Resta inteso che le nuove aree necessarie alle opere di connessione non dovranno essere soggette a vincoli paesaggistici. L'assenza di vincoli paesaggistici ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 presenti sull'area interessata dalle nuove opere infrastrutturali al momento della presentazione della istanza autorizzativa dovrà risultare da una relazione asseverata da allegarsi alla richiesta di PAS. Le aree contermini non rilevano ai presenti fini. Non sono sottoposti alle procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, in quanto costituenti varianti non sostanziali, gli interventi da realizzare su progetti e su impianti eolici, anche se non ancora realizzati, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già esistente. Per quanto riguarda l'area occupata dalle opere di connessione, la stessa può essere incrementata rispetto all'area autorizzata nei limiti e nella misura in cui l'occupazione di nuove aree sia strettamente necessaria a realizzare la nuova infrastruttura di connessione per garantire l'immissione in rete della nuova potenza. Resta inteso che le nuove aree necessarie alle opere di connessione non dovranno essere soggette a vincoli paesaggistici. L'assenza di vincoli paesaggistici ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 presenti sull'area interessata dalle nuove opere infrastrutturali al momento della presentazione della istanza autorizzativa dovrà risultare da una relazione asseverata da allegarsi alla richiesta di PAS. Le aree contermini non rilevano ai presenti fini».
   al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Per “sito dell'impianto eolico” si intende:
   a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20o, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondati per eccesso;
   b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie autorizzata più una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie autorizzata è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni.
   3-ter. Per “riduzione minima del numero di aerogeneratori” si intende:
   a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);
   b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove: 1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati; 2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati; 3) d2: diametro nuovi rotori; 4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato; 5) Per “altezza massima dei nuovi aerogeneratori” h2 raggiungibile dalla estremità delle pale, si intende il prodotto tra all'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente ed il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore d2 e dell'aerogeneratore esistente d1: h2=h1*(d2/d1)».