Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:
«2-quinquies.1. Qualora, in pendenza di un procedimento di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, intervenga una modifica progettuale consistente nell'inserimento di un impianto di accumulo elettrochimico, tale modifica non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione già avviata, ivi incluse le valutazioni ambientali.».