Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.»;
b) all'articolo 135, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. I piani paesaggistici devono essere elaborati nel rispetto del principio espresso al comma 2-bis dell'articolo 3.».