Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 6, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:
«3-quater. I progetti di opere e impianti oggetto dei provvedimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, che comportano la variazione dello strumento urbanistico non sono sottoposti alla a Valutazione Ambientale Strategica né a verifica di assoggettabilità alla medesima procedura, rimanendo sottoposti, qualora ne sussistano i presupposti di legge, a procedura di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità alla medesima procedura».