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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.7. in Assemblea riferita al C. 3146-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/07/2021  [ apri ]
24.7.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera c), capoverso comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «può concedere» con la seguente: «concede»;
    2) dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
   d-bis) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trovano, inoltre, applicazione tutti gli obblighi di motivazione di ogni parere reso dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata legge 7 agosto 1990, n. 241, con lo specifico obbligo per le medesime amministrazioni, di argomentare i pareri solo ed esclusivamente in riferimento al progetto e al sito oggetto dell'intervento e in funzione delle proprie specifiche competenze di legge; diversamente saranno considerate come non acquisite, in quanto nulle. Eventuali pareri negativi non supportati da motivazione in conformità alla normativa di cui sopra sono inefficaci e conferiscono all'autorità procedente il potere di procedere alla conclusione della conferenza di servizi prescindendo da tali pareri.»;
   d-ter) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Decorsi i termini di cui al comma 7, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento, decorsi i quali il provvedimento si intende rilasciato.»;
   d-quater) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-bis. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito del procedimento amministrativo volto al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale decorrono dalla data della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, da redigersi a valle di quest'ultima entro i cinque giorni successivi. La pubblicazione del provvedimento unico autorizzatorio regionale sul Bollettino regionale della regione nel cui territorio verrà realizzato l'impianto ha efficacia di pubblicità legale ai fini del decorso dei termini per impugnazione dei terzi interessati.».