Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
1. All'articolo 106, comma 1, lettera c), punto 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tra le predette circostanze può rientrare altresì la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari, anche di livello europeo, a sostegno della transizione verde e, in tal caso, le modifiche all'oggetto del contratto – finalizzate all'introduzione di sistemi e tecnologie sul piano dell'efficienza energetica e dell'approvvigionamento da fonti rinnovabili – assumono la denominazione di varianti energetiche in corso d'opera».