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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.077. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
9.077.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Rimessione in termini e sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta)

  1. I termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

   a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

   b) accordo conciliativo ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

   c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

   d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 34, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

   e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi degli articoli 10, 15 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

   f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

   g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell'imposta sulle donazioni di cui al citato testo unico, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, in scadenza fra l'8 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, si considerano sospesi e l'omesso o insufficiente versamento delle somme suddette non determina la decadenza dalla rateazione.

  2. Decorso il termine finale di cui all'ultimo periodo del comma precedente, il piano di dilazione originario prosegue con il pagamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, della prima rata non pagata in scadenza nel periodo di sospensione e conseguente rimodulazione, per le rate residue, del piano originario che, per l'effetto, si estenderà oltre il termine previsto originariamente.
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2021, dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
  4. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di sospensione.