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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.4. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
8.4.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I gestori di sale teatrali, sale cinematografiche, sale da concerto, locali di intrattenimento e musica dal vivo, nonché i gestori di altri locali o spazi anche all'aperto che sono tenuti ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 139 del 2006 ad usufruire del servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono esentati, per l'anno 2021, dal pagamento dei costi sostenuti per il servizio prestato dal medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le attività di cui al periodo precedente che possono usufruire dell'esenzione, nonché le modalità applicative del presente comma. All'onere di cui al presente comma, che costituisce limite massimo di spesa, pari a 15 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.