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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 73.12. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
73.12.

  Al comma 6, premettere i seguenti:

  06.1 All'articolo 199, comma 1 lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «dovuti in relazione all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dovuti in relazione agli anni 2020 e 2021».
  06.2 All'articolo 199, comma 1 lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2021, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 luglio 2021, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019»;
  06.3. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e di 4 milioni di euro per l'anno 2021».
  06.4. All'articolo 199, comma 7, alinea, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».
  06.5. All'articolo 199, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020», aggiungere le seguenti: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2021»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le eventuali risorse residue di cui alla lettera a) del comma 7, non assegnate con il decreto di cui al primo periodo, sono destinate alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché alle imprese concessionarie per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni rese da dette società conseguenti alla riduzione dei volumi di traffico dall'1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021, rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione di cui al presente comma».

ident. 73.37.