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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 73.11. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
73.11.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. L'articolo 199, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro portuale, si interpreta nel senso che il contributo ivi previsto viene determinato prendendo, quale unico parametro di riferimento, le giornate di lavoro prestate in meno dal soggetto fornitore di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 conseguenti all'emergenza COVID-19, pari alla differenza tra il totale delle giornate lavorate sia nel 2020 che nel 2021 e il totale delle stesse nel medesimo periodo del 2019, indipendentemente dal numero e dalla tipologia dei contratti subordinati dei lavoratori del medesimo fornitore di lavoro portuale temporaneo che vi hanno contribuito, siano essi dipendenti stabili o no, a tempo indeterminato, determinato o parziale, ovvero interinali somministrati secondo le disposizioni normative di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

ident. 73.36.