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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 73.074. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
73.074.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di trasporto e rifinanziamento di interventi a favore della mobilità sostenibile)

  1. Al fine di sostenere la filiera automotive e la transizione ecologica della mobilità e dei trasporti promuovendo il rinnovo del parco circolante auto e veicoli commerciali leggeri il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato nella misura di 410 milioni di euro per l'anno 2021 quale limite di spesa secondo la seguente ripartizione:

   a) euro 350 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2 di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   b) euro 60 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica previsti dall'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Di questi, 10 milioni sono riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.

  2. L'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

   «657. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, fino al 31 dicembre 2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, e contestualmente rottama un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo e all'alimentazione, salvo in caso di acquisto di veicoli esclusivamente elettrici per i quali il contributo è riconosciuto anche in assenza di rottamazione, come da seguente tabella:

Massa totale a terra (tonnellate)

Veicoli esclusivamente elettrici

Ibridi o alimentazione alternativa

Altre tipologie di alimentazione

0-1,99

Con rottamazione

4.000

2.000

1.200

Senza rottamazione

3.200

2-3,299

Con rottamazione

5.600

2.800

2.000

Senza rottamazione

4.800

3,3-3,5

Con rottamazione

8.000

4.400

3.200

Senza rottamazione

6.400

».

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 410 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articoli 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
  4. All'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
  5. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. Dal 1° gennaio 2021 la predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 190 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 190 g/km ma non a 230 g/km, la predetta percentuale è elevata al 50 per cento. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 230 g/km, la predetta percentuale è pari al 60 per cento».

ident. 73.043.73.056.