Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
1. Fino al termine dello stato di emergenza dichiarato a seguito della pandemia da COVID-19 è sospesa l'esecuzione degli ordini di demolizione e dei relativi provvedimento di rilascio degli immobili disposti dalla Autorità Amministrativa o Giudiziaria, relativamente agli immobili adibiti ad uso abitativo.