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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 73.058. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
73.058.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Detraibilità e deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali)

  1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente all'anno fiscale 2021, la percentuale di detrazione è aumentata al 100 per cento anche per i veicoli utilizzati non esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, limitatamente all'anno fiscale 2021, le percentuali di deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), numero 2, del testo unico delle imposte sui redditi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate al 100 per cento e non si applicano i limiti di rilevanza ivi previsti.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 553 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2 del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.