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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 73.016. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
73.016.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.

  1. Al fine di fronteggiare la riduzione dei flussi del traffico crocieristico nel nostro Paese e di promuovere la ripresa delle attività turistiche ad esso connesso, il pagamento della tassa di ancoraggio per le navi da crociera, istituita dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82, così come modificata dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2009, n. 107, è sospeso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 31 dicembre 2021.
  2. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2,2 milioni di euro. La disponibilità del fondo è destinata a compensare per l'anno 2021, nel limite di 2,2 milioni di euro, anche parzialmente, le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti di cui al comma 1 del presente articolo.
  3. L'efficacia delle misure del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  4. Entro 30 giorni dalla autorizzazione di cui al comma 3, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 1 e 2.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. Previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali risorse residue del Fondo di cui al comma 1 non utilizzate per il 2021 sono destinate all'estensione della misura di cui al presente articolo anche per il 2022, secondo modalità previste da apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, fino all'esaurimento delle stesse.

ident. 73.031.73.052.73.065.