stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 71.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
71.04.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Sostegno al comparto agricolo e alla filiera ippica)

  1. Al fine di sostenere la filiera ippica e l'indotto del comparto agricolo colpiti dall'emergenza pandemica COVID-19, di migliorare la qualità delle razze dei cavalli da corsa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in coerenza con l'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, il prelievo dei prodotti di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1998, n. 169, ed al comma 1053 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel caso in cui nei precedenti dodici mesi solari la raccolta, rilevata bimestralmente, raggiunga 300 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 34 per cento e per quella a «distanza» al 38 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 400 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 25 per cento e per quella a «distanza» al 29 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 500 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 20 per cento e per quella a «distanza» al 24 per cento. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l'allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi.