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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.50. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
7.50.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per gli importi a credito e la rateizzazione per quelli a debito con le modalità definite con gli stessi enti gestori e l'agenzia del demanio.».

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500. Tale importo è ridotto a euro 500 per le concessioni disciplinate dall'articolo 39 del codice della navigazione e 37 del relativo regolamento di esecuzione nonché per le concessioni rilasciate per finalità di pesca e acquacoltura e per attività sportive e ricreative e di valorizzazione delle tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro e per finalità d'interesse pubblico. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 03, comma 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il canone minimo dovuto a corrispettivo delle concessioni di durata inferiore all'anno non può comunque essere inferiore a euro 200. Gli importi di cui sopra sono aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 04 del citato decreto-legge.».

   c) al comma 7 dopo le parole: «concernenti il pagamento dei relativi canoni», sono aggiunte le seguenti: «richiesti a qualsiasi titolo»;

   d) al comma 7, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

   «a) in un'unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento di tutte le somme richieste a qualsiasi titolo per canone demaniale dedotte le somme eventualmente già versate;»;

   e) al comma 7 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento di tutte le somme richieste a qualsiasi titolo per canone demaniale dedotte le somme eventualmente già versate.»;

   f) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. La domanda di definizione agevolata di cui al precedente comma si intende proposta anche per l'annualità del canone 2020. L'importo da versare sarà determinato sull'intero canone dovuto ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.».

  5-ter. Al fine di provvedere agli oneri derivati dall'attuazione del comma 5-bis, all'articolo 03, comma 1, lettera d), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, le parole: «90 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento».