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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.21. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
7.21.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Il contributo di cui all'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è prorogato al 2021. All'articolo 59, del medesimo decreto- legge, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia, dei comuni ove siano situati santuari religiosi e dei comuni capoluogo di città metropolitana delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017».

  4-ter. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 4-bis è cumulabile con i contributi in favore dei comuni di cui al comma 4.