stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.056. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
7.056.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «esistenti alla data del 1° gennaio 2012», sono sostituite dalle seguenti: «esistenti alla data del 1° gennaio 2018»;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19”, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto, fino ad un massimo di 800.000 euro.»;

   c) al comma 2, le parole: «e di incremento dell'efficienza energetica», sono sostituite dalle seguenti: «o di incremento dell'efficienza energetica»;

   d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

  «4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.»;

   e) dopo il comma 4 dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito il seguente:

  «4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020».

ident. 7.062.7.070.7.022.7.039.