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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.050. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
7.050.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure in materia di Superbonus 110 per cento per strutture ricettive)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 9:

    a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) dalle persone fisiche, compresi gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;»;

    b) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

   «e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero;

   e-ter) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2;

   e-quater) dai soggetti titolari e/o gestori delle strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79»;

    2) dopo il comma 10-bis, è inserito il seguente:

   «10-ter. Il limite di spesa ammesso alle detrazione di cui al presente articolo, e previsto per le singole camere, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui alle lettere da e-bis) a e-quater) del comma 9».