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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 68.31. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
68.31.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «in alto mare» sono inserite le seguenti: «anche in zone di giurisdizione esclusiva ovvero di limitazione dei diritti di pesca, comunque denominate, dichiarate unilateralmente nel Mar Mediterraneo da Paesi terzi, e non ricomprese in accordi internazionali conclusi dall'Unione europea»;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. In aggiunta alle misure previste dal comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, può altresì finanziare interventi compensativi, che non concorrono alla formazione del reddito, erogati secondo termini e modalità stabiliti con il decreto di cui al successivo comma 3 e calcolati sulla base dei parametri giornalieri utilizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'arresto temporaneo obbligatorio previsto nel quadro degli strumenti finanziari unionali, al fine di indennizzare gli armatori per ciascuno dei giorni di inattività forzata cui sono costrette le imbarcazioni in conseguenza dei sequestri di cui al precedente comma 1. A decorrere dall'anno 2021 per le finalità di cui a presente comma il Fondo è incrementato di 0,5 milioni di euro annui.».

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799,5 milioni e le parole: 100 milioni con le seguenti: 99,5 milioni.