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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 68.019. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
68.019.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Articolo 68-bis.
(Disposizioni in materia di apicoltura)

  1. All'articolo 6, comma 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, le parole: «entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza negli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno.» sono sostituite con le seguenti: «ogni anno nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre».
  2. All'articolo 18-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al precedente periodo non si applica agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313.».
  3. All'articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154, il comma 2 è sostituito con il seguente:

   «2. Chiunque contravviene all'obbligo di registrazione di inizio attività di cui al punto 6.1 del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, approvato con decreto del Ministro della salute dell'11 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 2014, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro. Chiunque contravviene all'obbligo di registrare le operazioni di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 del manuale operativo di cui al primo periodo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro.».

  4. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. I commi 1 e 1-bis si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero.».

  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella dei prodotti agricoli annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2015, n. 62, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e dei derivati dalla loro trasformazione, tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  6. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere i), l) e q), della legge del 24 dicembre 2004, n. 313, nonché di interventi a sostegno degli imprenditori apistici che hanno subito un calo di produzione a causa di avversità climatiche, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui comma precedente.
  8. All'onere di cui al comma 6, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall'articolo 1, comma 128, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178, così come rifinanziato dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, con legge 21 maggio 2021, n. 69.