Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 810 è abrogato.
Conseguentemente, agli oneri derivanti del presente comma, pari a 160 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.