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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 65.18. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
65.18.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:

  4. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 71-septies, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Secondo le modalità disciplinate dal decreto di cui all'articolo 71-octies, gli obbligati presentano al Ministero della cultura, o al soggetto da questi individuato, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultano le cessioni effettuate e i compensi dovuti, da corrispondere contestualmente.»;

   b) l'articolo 71-octies è sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite, con effetto dal 1° gennaio 2023, le modalità della ripartizione del compenso di cui all'articolo 71-septies tra gli aventi diritto da parte del Ministero della cultura, che può provvedervi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi di una società o di altro ente da costituire allo scopo oppure da individuare mediante procedura di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità e trasparenza. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità della destinazione ad attività di promozione culturale di una quota percentuale dell'insieme dei compensi riscossi, al fine di favorire la creatività dei giovani autori.»;

  4-bis. Fino al 31 dicembre 2022 si applicano gli articoli 71-septies e 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modificazioni apportate dal comma 4 del presente articolo.

ident. 65.23.