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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 65.014. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
65.014.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione annua di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Il Fondo è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e culturale, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  3. Il Fondo opera, nel limite di spesa di cui al comma 1 e fino ad esaurimento delle risorse, riconoscendo al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dei beni immobili di cui al comma 1, per le spese documentate di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 2 agosto 1982, n. 512, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
  4. La detrazione di cui al comma 3 è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni.
  5. I soggetti beneficiari del credito di imposta di cui al comma 3 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
  6. Con decreto del Ministero della cultura sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ident. 65.015.65.020.