Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022;
b) dopo le parole, ovunque ricorrano: non superiore a 40.000 euro annui, aggiungere le seguenti: o di 60.000 annui per giovani con ISEE cumulativo con quello familiare;
c) sostituire le parole: la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all'80 per cento con le seguenti: la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata al 100 per cento.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7.