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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 60.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
60.04.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Estensione misure per il controesodo per docenti e ricercatori rientrati prima del 2020)

  1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di ricerca nel contrasto alla diffusione del COVID-19 e incentivare i docenti e i ricercatori a continuare a svolgere la propria attività di ricerca contro il COVID-19 in Italia, all'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

   5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b), capoverso 3-ter, previo versamento di:

   a) un importo pari al 10 per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

   b) un importo pari al 5 per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

   5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

   a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto;

   b) quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ident. 60.011.