Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Sostegno alle università del Meridione)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di potenziare l'attrattività degli atenei del Mezzogiorno, alle università statali e non statali legalmente riconosciute aventi sede legale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia aventi un numero complessivo di iscritti non superiore a 9.000 studenti è riconosciuto un contributo per il 2021 pari a 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono individuati i criteri e le modalità di ripartizione tra gli atenei interessati.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.